DECRETO MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI 16-01-1996 (G.U. 5-2-1996, n.29)
Norme tecniche relative
ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi".
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Vista la
legge 2 febbraio 1974 n. 64, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 marzo 1974, recante: "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche". Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio
1982, con il quale sono stati approvati i criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma,
della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, debbano essere aggiornati
i criteri sopra indicati; Visto il testo delle norme tecniche
predisposto dal servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici; Sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
si è espresso con il parere emesso dall'assemblea generale, in data
24 giugno 1994, con voto n. 330; Espletata la procedura di cui
alla legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della
direttiva CEE n. 93/189;
Decreta:
Art. 1.
Sono
approvate le allegate norme tecniche relative ai "Criteri generali
per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi" ad integrale sostituzione di quelle di cui al
precedente decreto 12 febbraio 1982.
Art. 2.
Ai sensi
dell'art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, le presenti
norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16
gennaio 1996
Il Ministro
dell’Interno CORONAS |
Ministro dei Lavori Pubblici
BARATTA |
Allegato
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI DI
VERIFICA. Le presenti norme sono relative alle
costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di
verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili
a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria
civile per quanto non in contrasto con vigenti norme
specifiche. Scopo delle verifiche di sicurezza è garantire che
l'opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni
cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie
per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua
durabilità. Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel
suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono
essere soddisfatte sia durante l'esercizio sia nelle diverse fasi di
costruzione, trasporto e messa in opera. I metodi di verifica
ammessi dalle presenti norme sono: a) il metodo agli stati limite
(metodo dei coefficienti parziali); b )il metodo delle tensioni
ammissibili. Oltre ai metodi a) e b) sono consentiti altri metodi
di verifica scientificamente comprovati purché venga conseguita una
sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l'applicazione dei
sopraddetti metodi.
2. LIVELLI DI SICUREZZA E COMBINAZIONI DEI
CARICHI. Con riferimento ad entrambi i metodi di
verifica di cui alle lettere a) e b) del punto 1, i coefficienti da
applicarsi sia ai carichi che alle resistenze sono definiti dalle
singole normative in funzione dei materiali, delle tipologie
strutturali, delle modalità costruttive, della destinazione e della
durata prevista dell'opera, al fine di conseguire il necessario
livello di sicurezza. In particolare, in ciascuna verifica le
azioni sono combinate linearmente, mediante opportuni coefficienti
che tengono conto della durata prevista per ciascuna azione, della
frequenza del suo verificarsi e della probabilità di presenza
contemporanea di più azioni. Per le opere in cemento armato,
precompresso e per le strutture metalliche, i coefficienti sono
definiti dalle Norme Tecniche di cui all'art. 21 della legge 5
novembre 1971, n. 1086. E' consentito derogare dai valori dei
coefficienti di combinazione previsti dalle Normative, purché ciò
sia giustificato da approfonditi studi, nel pieno rispetto dei
principi e degli obiettivi sopra enunciati.
3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI -
GENERALITA'. Le azioni da considerare nelle
costruzioni comprendono in genere: pesi propri degli elementi
costituenti la struttura, carichi permanenti, sovraccarichi
variabili per gli edifici, variazioni termiche e igrometriche,
cedimenti di vincoli, azioni sismiche e dinamiche in genere, azioni
eccezionali. Nel seguito sono indicati i pesi per unità di volume
dei principali materiali per la determinazione dei pesi propri
strutturali e sono date prescrizioni relativamente ai sovraccarichi
variabili per gli edifici, alle azioni della neve e del vento, alle
variazioni di temperatura. Nelle verifiche col metodo di cui alla
lettera a) del punto 1., tali valori si considerano caratteristici;
in quelle col metodo di cui alla lettera b), essi si considerano
nominali. Per le altre azioni si dovrà fare riferimento alle
apposite regolamentazioni in vigore. Nei successivi punti vengono
trattati il peso proprio, le azioni di neve e di vento e le
variazioni termiche.
4. PESI PROPRI DEI MATERIALI
STRUTTURALI. I pesi per unità di volume dei più comuni
materiali, per la determinazione dei pesi propri strutturali,
possono essere assunti pari a quelli riportati nel prospetto 4.1.
Sono comunque ammessi accertamenti specifici.
Prospetto
4.1. Pesi per unità di volume dei principali materiali
strutturali
Conglomerato cementizio ordinario Conglomerato
cementizio ordinario armato (e/o
precompresso)
Conglomerati "leggeri": da
determinarsi Conglomerati "pesanti ": da
determinarsi Acciaio Ghisa Alluminio
Legname Abete, castagno Quercia,
noce
Pietrame Tufo vulcanico Calcare
compatto Calcare tenero Granito Laterizio
(pieno) Malta di calce Malta di cemento |
24,0
kN/m3 25,0 kN/m3 (14,0÷20,0)
kN/m3 (28,0÷50,0) kN/m3 78,5
kN/m3 72,5 kN/m3 27,0
kN/m3
6,0
kN/m3 8,0 kN/m3
17,0
kN/m3 26,0 kN/m3 22,0
kN/m3 27,0 kN/m3 18,0
kN/m3 18,0 kN/m3 21,0
kN/m3 |
5. CARICHI E SOVRACCARICHI. Tutti i
carichi ed i sovraccarichi di esercizio saranno considerati agire
staticamente, salvo casi particolari in cui gli effetti dinamici
debbano essere debitamente valutati. In tali casi, a parte quanto
precisato nei regolamenti specifici ed in mancanza di analisi
dinamiche, i carichi indicati nel seguito verranno adeguatamente
maggiorati per tener conto - in un'analisi statica equivalente -
dell'amplificazione per gli effetti dinamici. In linea di
massima, in presenza di orizzontamenti pur con orditura
unidirezionale ma con capacità di ripartizione trasversale, i
carichi ed i sovraccarichi potranno assumersi come uniformemente
ripartiti, per la verifica d'insieme. In caso contrario, occorrerà
valutarne le effettive distribuzioni.
5.1. Carichi permanenti. Sono
considerati carichi permanenti quelli non rimovibili durante il
normale esercizio della costruzione, come tamponature esterne,
divisori interni, isolamenti, massetti, pavimenti e rivestimenti del
piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti, ecc.,
ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni
transitorie in cui essi non siano presenti. Essi vanno valutati
sulla base delle dimensioni effettive delle opere e dei pesi per
unità di volume dei materiali costituenti. I tramezzi e gli
impianti leggeri di edifici residenziali possono assumersi in genere
come carichi equivalenti distribuiti, quando i solai hanno adeguata
capacità di ripartizione trasversale.
5.2. Sovraccarichi variabili. Le
intensità da assumere per i sovraccarichi variabili verticali ed
orizzontali ripartiti e per le corrispondenti azioni locali
concentrate - tutte comprensive degli effetti dinamici ordinari -
sono riportate nel prospetto 5.1.
Prospetto
5.1. Sovraccarichi variabili per edifici
Cat. |
TIPO
DI LOCALE |
Verticali ripartiti
kn/m2 |
Verticali concentrati
kN |
Orizzontali lineari
kN/m |
1 |
Ambienti non suscettibili di affollamento (locali
abitazione e relativi servizi, uffici non aperti al pubblico)
e relativi terrazzi a livello praticabili |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
2 |
Ambienti suscettibili di affollamento (ristoranti,
caffè, banche, ospedali, uffici aperti al pubblico, caserme) e
relative terrazze a livello praticabili |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
3 |
Ambienti suscettibili di grande affollamento (sale
convegni, cinema, teatri, chiese, negozi, tribune con posti
fissi) e relativi terrazzi a livello praticabili |
4,00 |
3,00 |
1,50 |
4 |
Sale
da ballo, palestre, tribune libere, aree di vendita con
esposizione diffusa (mercati, grandi magazzini, librerie,
ecc.) e relativi terrazzi a livello praticabili |
5,00 |
4,00 |
3,00 |
5 |
Balconi, ballatoi e scale comuni (esclusi quelli
pertinenti alla cat. 4) |
4,00 |
2,00 |
1,50 |
6 |
Sottotetti accessibili (per sola
manutenzione) |
1,00 |
2,00 |
1,00 |
7 |
Coperture:
- non
accessibili
- accessibili
(secondo cat. di appartenenza da 1 a 4)
- speciali
(impianti, eliporti, altri) secondo il caso
|
0,50
---
--- |
1,20
---
--- |
---
--- |
8 |
Rimesse e parcheggi
- per
autovetture di peso a pieno carico fino a 30 kN
- per transito
di automezzi di peso superiore a 30 kN (da valutarsi caso
per caso)
|
2,50 |
2x10,0 |
1,00 |
9 |
Archivi, biblioteche, magazzini, depositi, laboratori,
officine e simili: da valutarsi secondo il caso ma
comunque |
>= 6,00 |
6,00 |
1,00 |
I
sovraccarichi verticali concentrati formano oggetto di verifiche
locali distinte e non vanno sovrapposti ai corrispondenti ripartiti;
essi vanno applicati su un'impronta di 50x50 mm, salvo che per la
Cat. n. 8, per la quale si applicano su due impronte di 200x200 mm,
distanti 1,60 m. I sovraccarichi orizzontali lineari vanno
applicati a pareti - alla quota di m 1,20 dal rispettivo piano di
calpestio - ed a parapetti o mancorrenti - alla quota del bordo
superiore. Essi vanno considerati sui singoli elementi ma non
sull'edificio nel suo insieme. I valori riportati nel prospetto
sono da considerare come minimi, per condizioni di uso corrente
delle rispettive categorie. Altri regolamenti potranno imporre
valori superiori, in relazione ad esigenze specifiche. I
sovraccarichi indicati nel presente paragrafo non vanno cumulati,
sulle stesse superfici, con quelli relativi alla neve. In
presenza di sovraccarichi atipici (quali macchinari, serbatoi,
depositi interni, impianti, ecc.) le intensità andranno valutate
caso per caso, in funzione dei massimi prevedibili; tali valori
dovranno essere indicati esplicitamente nelle documentazioni di
progetto e di collaudo statico. In base ad analisi
probabilistiche documentate, il progettista, per la verifica di
elementi strutturali, potrà adottare una adeguata riduzione dei
relativi sovraccarichi.
6. CARICO NEVE. Il carico neve sulle
coperture sarà valutato con la seguente espressione:
dove
è il carico neve sulla copertura; qs è il
coefficiente di forma della copertura; qsk è il valore
di riferimento del carico neve al suolo. Il carico agisce in
direzione verticale ed è riferito alla proiezione orizzontale della
superficie della copertura.
6.1. Carico neve al suolo. Il carico
neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di
esposizione, considerata la variabilità delle precipitazioni nevose
da zona a zona. In mancanza di adeguate indagini statistiche, che
tengano conto sia dell'altezza del manto nevoso che della sua
densità, il carico di riferimento neve al suolo, per località poste
a quota inferiore a 1500 m sul livello del mare, non dovrà essere
assunto minore di quello calcolato in base alle espressioni nel
seguito riportate, cui corrispondono valori con periodo di ritorno
di circa 200 anni (vedi mappa in figura 6.1.). Per altitudini
superiori a 1500 m sul livello del mare si dovrà fare riferimento
alle condizioni locali di clima e di esposizione utilizzando
comunque valori di carico neve non inferiori a quelli previsti per
1500 m.
Zona
I
Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto
Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzi,
Molise, Marche
qsk = 1,60
kN/m2 |
as < = 200 m |
qsk =
1,60+3(as-200)/1000
kN/m2 |
200 m <
as < = 750 m |
qsk =
3,25+8,5(as-750)/1000
kN/m2 |
as > 750
m |
Zona
II
Regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania
(Province di Caserta, Benevento, Avellino), Puglia (Provincia di
Foggia)
qsk = 1,15 kN/m2
|
as < = 200 m |
qsk =
1,15+2,6(as-200)/1000
kN/m2 |
200 m <
as < = 750 m |
qsk =
2,58+8,5(as-750)/1000
kN/m2 |
as > 750
m |
Zona
III
Regioni: Campania (Province di Napoli e Salerno), Puglia
(escluso Provincia di Foggia), Basilicata, Calabria, Sardegna,
Sicilia
qsk = 0,75 kN/m2
|
as < = 200 m |
qsk =
0,75+2,2(as-200)/1000
kN/m2 |
200 m <
as < = 750 m |
qsk =
1,96+8,5(as-750)/1000
kN/m2 |
as > 750
m |
Altitudine di riferimento as è la quota del suolo sul
livello del mare nel sito di realizzazione dell'edificio.
6.2. Coefficienti di forma per il carico
neve. In generale verranno usati i coefficienti di
forma per il carico neve contenuti nel presente paragrafo, dove
vengono indicati i relativi valori nominali per le coperture a una o
più falde, essendo , in gradi sessagesimali, l'angolo formato dalla falda con
l'orizzontale.
Tabella
6.1.
Coefficiente di forma |
0°
< = < = 15° |
15°
< < = 30° |
30°
< < = 60° |
> 60° |
1 |
0,8 |
0,8 |
0,8(60 - )/30 |
0,0 |
2 |
0,8 |
0,8+0,4( -15)/30 |
(60
- )/30 |
0,0 |
3 |
0,8+0,8 /30 |
0,8+0,8 /30 |
1,6 |
--- |
1° |
0,8 |
0,8(60 - )/45 |
0 |
I
coefficienti di forma 1, 2, 3, 1° si riferiscono alle coperture ad una o più
falde, e sono da valutare in funzione di come indicato ai punti che seguono.
a)
Coperture ad una falda. Si assume che la neve non sia
impedita di scivolare. Se l'estremità più bassa della falda termina
con un parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il
coefficiente di forma non potrà essere assunto inferiore a 0.8
indipendentemente dall'angolo . Si deve considerare la più gravosa delle tre
condizioni di carico sottoriportate.
b)
Coperture a due falde. Si assume che la neve non sia impedita
di scivolare. Se l'estremità più bassa della falda termina con un
parapetto, una barriera od altre ostruzioni, allora il coefficiente
di forma non potrà essere assunto inferiore a 0.8 indipendentemente
dall'angolo . Si deve considerare la più gravosa delle quattro
condizioni di carico sottoriportate.
c)
Coperture a più falde. Si dovranno considerare le
distribuzioni di carico indicate al punto b), applicate sulle falde
delle campate. Inoltre dovrà essere considerata anche la
distribuzione di carico sottoriportata.
Particolare attenzione dovrà essere prestata per la scelta
del coefficiente di forma m 3 quando una o entrambe le falde hanno
inclinazione superiore a 60°.
7. AZIONI DEL VENTO. Il vento, la cui
direzione si considera di regola orizzontale, esercita sulle
costruzioni azioni che variano nel tempo provocando, in generale,
effetti dinamici. Per le costruzioni usuali tali azioni sono
convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche equivalenti
definite al punto 7.1. Peraltro, per costruzioni di forma o
tipologia inusuale, oppure di grande altezza o lunghezza, o di
rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e
ridotte capacità dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la
cui valutazione richiede l'applicazione di specifici procedimenti
analitici, numerici o sperimentali adeguatamente
comprovati.
7.1. Azioni statiche equivalenti. Le
azioni statiche del vento si traducono in pressioni e depressioni
agenti normalmente alle superfici, sia esterne che interne, degli
elementi che compongono la costruzione. L'azione del vento sul
singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più
gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della
pressione agente sulla superficie interna dell'elemento. Nel caso
di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre
tenere conto delle azioni tangenti esercitate dal vento. L'azione
d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla
risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di
regola, come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli
assi principali della pianta della costruzione; in casi particolari,
come ad esempio per le torri, si deve considerare anche l'ipotesi di
vento spirante secondo la direzione di una delle
diagonali.
7.2. Pressione del vento. La pressione
del vento è data dall'espressione:
p =
qref ce
cp cd
dove qref è la pressione cinetica
di riferimento di cui al punto 7.4.; ce
è il coefficiente di esposizione di cui al punto
7.5.; cp è il coefficiente di forma (o
coefficiente aerodinamico), funzione della tipologia e della
geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla
direzione del vento. Il suo valore può essere ricavato da dati
suffragati da opportuna documentazione o da prove sperimentali in
galleria del vento; cd è il coefficiente
dinamico con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati
alla non contemporaneità delle massime pressioni locali e degli
effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.
7.3. Azione tangente del vento. L'azione
tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento
è data dall'espressione:
pf =
qref ce
cf
dove qref , ce
sono definiti al punto 7.2; cf
è il coefficiente d'attrito funzione della scabrezza della
superficie sulla quale il vento esercita l'azione
tangente.
7.4. Pressione cinetica di
riferimento. La pressione cinetica di riferimento
qref (in N/m2) è data
dall'espressione
qref =
vref 2/1,6
nella
quale vref è la velocità di riferimento del
vento (in m/s).
La
velocità di riferimento Vref è il valore
massimo, riferito ad un intervallo di ritorno di 50 anni, della
velocità del vento misurata a 10 m dal suolo su un terreno di II
categoria (vedi tabella 7.2.) e mediata su 10 minuti. In mancanza di
adeguate indagini statistiche è data dall'espressione
vref =
vref,0 |
per
as <=
a0 |
vref =
vref,0
+ ka
(as-a0) |
per
as >
a0 |
dove vref,0
, a0 , ka sono
dati dalla Tabella 7.1. in funzione della zona, definita in Figura
7.1., ove sorge la costruzione; as è
l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la
costruzione.
Tabella
7.1.
Zona |
Descrizione |
vref,0
(m/s) |
a0 |
k0
(1/s) |
1 |
Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della prov. di
Trieste) |
25 |
1000 |
0,012 |
2 |
Emilia
Romagna |
25 |
750 |
0,024 |
3 |
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (esclusa la prov. di
Reggio Calabria) |
27 |
500 |
0,030 |
4 |
Sicilia e prov. di Reggio Calabria |
28 |
500 |
0,030 |
5 |
Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo
Teulada con l'isola della Maddalena) |
28 |
750 |
0,024 |
6 |
Sardegna (zona a occidente della retta congiungente
Capo Teulada con l'isola della Maddalena) |
28 |
500 |
0,030 |
7 |
Liguria |
29 |
1000 |
0,024 |
8 |
Provincia di Trieste |
31 |
1500 |
0,012 |
9 |
Isole
(con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare
aperto |
31 |
500 |
0,030 |
7.5. Coefficiente di esposizione.
Il
coefficiente di esposizione ce dipende dall'altezza della
costruzione z sul suolo, dalla rugosità e dalla topografia
del terreno, dall'esposizione del sito ove sorge la costruzione. È
dato dalla formula
ce (z) =
k2r
ct ln (z/z0)
[7+ct ln
(z/z0)] |
per z
>= zmin |
ce (z) =
ce
(zmin) |
per z
<
zmin |
dove kr ,
z0 , zmin sono
assegnati in Tabella 7.2. in funzione della categoria di esposizione
del sito ove sorge la costruzione; ct è
il coefficiente di topografia. In mancanza di analisi che tengano
conto sia della direzione di provenienza del vento sia delle
variazioni di rugosità del terreno, la categoria di esposizione è
assegnata nella Figura 7.2. in funzione della posizione geografica
del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del
terreno definita in Tabella 7.3.
Il
coefficiente di topografia ct è posto di regola pari a 1 sia
per le zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose,
montane. In questo caso la Figura 7.3. riporta i diagrammi di
ce per le diverse categorie di esposizione. Nel caso di
costruzioni ubicate presso la sommità di colline o pendii isolati il
coefficiente di topografia ct deve essere valutato con
analisi più approfondite.
Tabella
7.2.
Categorie di esposizione del sito |
kr |
z0 (m) |
zmin
(m) |
I II III IV V |
0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 |
0.01 0.05 0.10 0.30 0.70 |
2 4 5 8 12 |
Nelle
fasce entro i 40 Km dalla costa delle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la
categoria di esposizione è indipendente dall'altitudine del
sito.
Tabella
7.3.
Classi di rugosità del terreno |
Descrizione |
A |
Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia
coperto da edifici la cui altezza media superi i 15
m |
B |
Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e
boschive |
C |
Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri,
recinzioni, …); aree con rugosità non riconducibile alle
classi A, B, D |
D |
Aree prive di ostacoli e con al più rari ostacoli
isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli,
zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate,
mare, laghi, …) |
L'assegnazione della classe di rugosità non dipende
dalla conformazione orografica e topografica del
terreno. Affinché una costruzione possa dirsi ubicata in
classe di rugosità A o B è necessario che la situazione che
contraddistingue la classe permanga intorno alla costruzione
per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte l'altezza
della costruzione. Laddove sussistano dubbi sulla scelta
della classe di rugosità, a meno di analisi rigorose, verrà
assegnata la classe più
sfavorevole. |
8. VARIAZIONI TERMICHE. Si considerano
le variazioni di temperatura rispetto a quella iniziale di
riferimento, assunta quale convenzionale zero termico. Per gli
edifici la variazione termica massima nell'arco dell'anno, nel
singolo elemento strutturale è assunta convenzionalmente pari
a:
- Strutture in c.a. e
c.a.p.:
esposte ± 15°C protette ± 10°C
- Strutture in
acciaio:
esposte ± 25°C protette ± 15°C
Di
regola, per le strutture monodimensionali, la variazione termica si
può considerare uniforme sulla sezione e costante su ogni elemento
strutturale. In casi particolari può essere necessario
considerare, oltre alla variazione uniforme, anche una seconda
distinta condizione di più breve durata con variazione lineare della
temperatura nella sezione. Va inoltre tenuto presente che possono
aversi differenze di temperatura tra struttura ed elementi non
strutturali ad essa collegati.
|